5 Marzo 2022

Marchio e copyright al tempo della libera condivisione. Il caso Banksy.


Irene Procopio

tempo di lettura: 5 min

Photo by Maxim Kotov on Unsplash
In materia di proprietà intellettuale, la normativa tutela e disciplina, in modo più o meno dettagliato, tanto gli interessi patrimoniali quanto quelli personali di chi crea, inventa e di chi legittimamente scarica, ridistribuisce, contro chi illegittimamente usa o si appropria ...
… sempre che ne abbia diritto.

La proprietà intellettuale è un insieme di diritti a tutela delle opere d’ingegno, classificabili in tre macrocategorie: le opere dell’ingegno creativo, i segni distintivi e le innovazioni tecniche e di design.

Una premessa importante riguarda gli strumenti giuridici attraverso i quali è possibile rendere esecutiva questa tutela, calati, però, nel contesto attuale e cercando di offrire un punto di vista pratico che aiuti nella comprensione delle reali opportunità economico-contrattuali che offrono.

Al tempo della rivoluzione digitale e della conseguente liberalizzazione delle idee, molti inventano, progettano e valutano con favore l’innovazione e le idee originali. Fortunatamente, molte delle barriere culturali e sociali tra Paesi sono state abbattute e, attraverso l’innovazione stessa, è stato possibile aprire le imprese e i professionisti al mondo del Business Innovation, ovvero di un modello di business che integra l’innovazione nei processi aziendali per produrre nuovi prodotti o servizi, introdurre nuove idee e nuove metodologie di lavoro o di organizzazione.

Sulla scia dell’approccio innovativo delle grandi imprese, anche nel piccolo è in corso il cambiamento, con artisti e creativi in genere alla ricerca di strumenti per proteggere le loro idee, o quelle ideate con altri, per farne uno strumento di guadagno.

Alt! Sapete di che si tratta? Conoscete i requisiti richiesti? Qual è il vostro obiettivo?

Questo è il tema del caso Banksy, ma prima di approfondirlo abbiamo bisogno di comprendere le profonde differenze tra i due istituti giuridici coinvolti: il marchio e il copyright.

  • Il marchio si identifica con un segno o rappresentazione grafica, che consente ai consumatori di identificare e riconoscere i prodotti o servizi offerti da una determinata impresa, associandone i relativi standard qualitativi.

  • Il diritto d’autore o copyright è il diritto dell’autore originario di una determinata opera a cui corrispondono interessi sia morali che patrimoniali, nelle modalità e secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento. Nel caso europeo, i diritti morali coincidono con quelli patrimoniali.

Mentre nel caso del marchio è necessario seguire un iter di registrazione cui consegue il certificato di proprietà, nel caso del copyright la tutela risiede nella paternità dell’opera e quindi basta provare l’esistenza dell’opera in un dato momento, registrandola e quindi depositando l’opera stessa.

Una delle caratteristiche in comune tra marchio e copyright è la necessaria identificazione di un titolare, affinché questi sia associato o all’opera o al marchio in questione.

Tra le caratteristiche differenti, invece, troviamo sia i requisiti di validità sia quelli di nullità. I requisiti di validità del marchio sono: la novità, la liceità, la capacità distintiva. Quelli di validità del copyright sono: l’originalità e la novità. Il copyright non è soggetto a nullità, se non nel caso specifico e isolato della nullità del contratto di edizione. La nullità del marchio è prevista esplicitamente, con l’indicazione dei casi specifici per cui può essere dichiarata. Anche la durata dei due istituti è differente, essendo il marchio di lunga durata e rinnovabile infinite volte, mentre il copyright collegato alla vita dell’autore e fino a 70 anni dalla sua morte.

In entrambi i casi in esame, la normativa non fa un riferimento esplicito alle intenzioni del richiedente, riferendosi genericamente al concetto di liceità e a quello di malafede nella registrazione del marchio.

La liceità, a cui espressamente si riferisce, sta ad indicare che il marchio non debba essere in contrasto con la legge o contenere segni vietati o ingannevoli.

La malafede, invece, si riferisce alla consapevolezza del richiedente di ledere un diritto altrui e quindi di registrare il marchio col solo scopo di impedire che altri lo utilizzino.

Il caso Banksy.

Banksy è un artista anonimo, conosciuto al mondo per le sue opere a sfondo satirico che raccontano di tematiche politico-sociali e considerato tra i maggiori esponenti della guerrilla urbana della Street Art.

Nel 2014 la Pest Control Office Ltd, la società di diritto istituita dallo stesso artista per autenticare le sue opere e tutelarle dal rischio di contraffazione, ha registrato come marchio figurativo l’opera Love Is In The Air (Flower Thrower) presso l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office).

Nel 2019 la Full Colour Black, azienda produttrice di biglietti d’auguri ispirati alla Street Art, ha presentato domanda affinché il marchio di Banksy sia dichiarato nullo per registrazione in malafede, in relazione a tutti i prodotti e servizi ai quali il marchio si riferisce.

Segue una battaglia a colpi di ricorsi attraverso i quali Banksy ha cercato invano, in diversi modi e con diversi marchi, di provare di aver agito in buona fede e con il solo intento di proteggersi dalla contraffazione. Fino alla vittoria finale della Full Colour Black, che ha ottenuto l’annullamento del marchio di Banksy.

L’EUIPO ha precisato che:

la registrazione dei marchi da parte di Banksy è stata fatta per proteggere le sue opere dall’utilizzo altrui perché l’anonimato dell’artista gli crea non pochi ostacoli nel beneficiare della tutela del copyright. Tuttavia, tale sistema è contrario ai principi di base delle normative sulla proprietà intellettuale.

Il tentativo dell’artista di sfruttare lo strumento giuridico si è rivelato, in realtà, una trappola. Il nodo centrale è stato nell’interferenza tra il diritto d’autore e il marchio. Banksy ha forse pensato che, col marchio d’impresa rinnovabile infinite volte, avrebbe potuto rimanere anonimo per sempre?!

Pur riconoscendo la tenacia e la serietà delle problematiche di cui trattano le sue opere, sembrerebbe che il punto debole dell’artista sia stata la coerenza con i suoi ideali e i suoi scopi sociali che, seppur meritevoli di ammirazione e attenzione, non sono in armonia con la normativa in materia di marchi e brevetti.

Lo stretto legame tra il marchio e i prodotti o servizi ai quali si riferisce evidenzia l’identità commerciale del marchio che privilegia appunto il suo sfruttamento economico.

Il problema della contraffazione sollevato da Banksy, però, rimane un aspetto di cui è bene occuparsi.

In un mondo in cui vi è la libera circolazione delle idee come possiamo pretendere un’esclusiva?

Date retta ai giuristi.


torna alle Ultime uscite

condividi l'articolo copiando questo link

Irene Procopio

Ciao, sono una Giurista e mi occupo di strategie di governo e gestione d'impresa.

L'obiettivo è impossibile solo se manca un piano. Date retta ai giuristi.

LEGGI DI PIù

ALTRI ARTICOLI DAL BLOG:

CC-BY-SA icon orange - Creative Commons (modified by Masur) - http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/svg/by-sa.svg

Salvo dove diversamente indicato, il contenuto del blog di SIS. PRO Firenze è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale